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La tutela del marchio nella realtà virtuale del Metaverso

La presente informativa si propone di illustrare alcune problematiche che si pongono in materia di marchi e che sono connesse al così detto Metaverso.

 

Quest’ultimo termine identifica uno spazio virtuale online all’interno del quale le persone fisiche possono muoversi ed interagire tra loro attraverso proprie rappresentazioni grafiche tridimensionali personalizzate, denominate avatar. Gli utenti hanno infatti la possibilità di creare la propria abitazione, svolgere attività, partecipare ad eventi, acquistare indumenti per il proprio guardaroba, macchine in cui correre veloci, e più in generale beni di ogni tipo.

 

Per quanto concerne i titolari dei marchi, questa nuova – e per certi aspetti non proprio tranquillizzante- realtà parallela può creare sensibili opportunità, ma altresì dei rischi. Senza pretesa di esaustività si annoverano tra i primi la possibilità che ha il titolare di un marchio di aumentare la sua rinomanza nonché studiare le abitudini del proprio consumatore per meglio fidelizzarlo. Tra i pericoli va menzionata la possibilità che il metaverso divenga un luogo virtuale per violazioni lesive al pari di quelle che accadono nel mondo reale. È quest’ultimo aspetto che specificamente deve interessare il consulente IP.

 

In termini generali, si può notare che l’impiego di un marchio nella realtà virtuale non dovrebbe comportare deroghe ai principi generali validi in materia. Vero è però che l’applicazione concreta di detti principi a tale mondo può risultare incerta in taluni casi. 

Così se si esamina il tema dell’efficacia “virtuale” delle registrazioni di marchio già in essere, sono propenso a ritenere che l’impiego di un segno identico o simile al Vostro da parte di terzi per contraddistinguere prodotti/servizi identici o affini ai Vostri ma di natura virtuale, possa in tesi essere proibito o (se di interesse) regolato (per esempio attraverso licenze) sulla base dei diritti esistenti, argomentando (a seconda dei casi) nei termini classici dell’identità/somiglianza tra i segni, dell’affinità merceologica, del rischio di confusione e di sfruttamento della rinomanza (se ricorrente).

 

D’altro lato è pur vero che se siete interessati ad operare direttamente nel metaverso è consigliata la disponibilità di registrazioni ad hoc al fine di rendere la tutela dei Vostri marchi più specifica e, così, completa ed agevole. Ne consegue l’opportunità di valutare attentamente la possibilità di un aggiornamento delle registrazioni esistenti per ricomprendervi anche l’utilizzo dei relativi prodotti/servizi nella realtà virtuale, e così a mero titolo di esempio:

  • classe 9: “beni virtuali scaricabili”;
  • classe 35: “servizi di vendita al dettaglio di beni virtuali”;
  • classe 41: “servizi di intrattenimento online”.

 

Per citare solo alcuni esempi, Nike, L’Oréal e McDonalds hanno già presentato diverse richieste in tal senso.

Questo documento non costituisce parere legale.