La presente informativa si propone di illustrare brevemente alcune problematiche che si pongono in relazione al recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 ad opera del D.Lgs. 177/2021 che – tra le altre cose – ha introdotto nella legge sul diritto d’autore nostrana una serie di disposizioni che, per quanto qui specificamente rileva, possono incidere sensibilmente nei rapporti con gli autori di opere dell’ingegno. Riporto di seguito sommariamente il contenuto degli articoli più rilevanti con altresì una sezione di più ampio commento degli stessi.
In estrema sintesi questa disposizione impone (sancendo la nullità di eventuali pattuizioni contrarie) nei rapporti con l’autore (siano essi di cessione o licenza) di un’opera dell’ingegno una remunerazione sulla base di royalty e non sulla base di un pagamento una tantum (remunerazione forfettaria), salvo il caso che il contributo creativo possa ritenersi meramente accessorio.
Amplius: Questa disposizione in generale stabilisce che gli autori che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell’esistenza di accordi di contrattazione collettiva. Si badi che sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto qui previsto e che è ammessa una remunerazione forfettaria per l’autore solo quando il suo contributo all’opera ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo (della remunerazione proporzionata ai ricavi) sono sproporzionati allo scopo.
Questa disposizione pone a carico dell’acquirente/licenziatario dei diritti d’autore un pesantissimo obbligo informativo la cui inosservanza è severamente sanzionata. Qualsiasi pattuizione contraria a detto obbligo informativo è inopponibile agli autori. È testualmente previsto che le disposizioni del presente articolo si applichino a decorrere dal 7 giugno 2022.
Amplius: alla stregua di questa disposizione, il soggetto al quale sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti d’autore – e i suoi aventi causa-, ha l’obbligo di fornire agli autori, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e la remunerazione dovuta. In particolare, al netto di altre informazioni legalmente previste, si dovrà fornire: a) l’identità di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze nonché i nomi di eventuali sublicenziatari; b) le modalità di sfruttamento delle opere; c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti; d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati. È previsto che i soggetti che ricevono queste informazioni siano tenuti al rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili; sarà possibile richiedere la sottoscrizione di accordi di riservatezza. Si badi che sull’adempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di informazione, vigila l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’1 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Inoltre, è espressamente previsto che la mancata comunicazione delle informazioni predette costituisce di per sé una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.
Questa disposizione prevede un adeguamento automatico della remunerazione inizialmente stabilita a favore dell’autore per il caso in cui la stessa si riveli sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento della sua opera. Qualsiasi pattuizione contraria è inopponibile all’autore.
Amplius: l’Autore ha diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui ha stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, nel caso in cui la remunerazione concordata si riveli sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento della sua opera, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma
In caso di mancato sfruttamento dell’opera dell’autore da parte del cessionario o del licenziatario in esclusiva dei suoi diritti, l’autore può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell’opera, oppure revocare l’esclusiva eventualmente concessa nel contratto. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la risoluzione o per la revoca è nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.
Amplius: Secondo quanto previsto da questa disposizione, l’autore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un’opera, in caso di mancato sfruttamento può agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell’opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l’esclusiva del contratto. Inoltre è prescritto che, salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell’opera deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilità dell’opera da parte dell’editore o del produttore. In mancanza, l’autore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l’autore può revocare l’esclusiva del contratto o risolvere il contratto.
Quanto all’applicazione temporale di queste disposizioni va detto che, a parte l’obbligo informativo che testualmente decorre dal 7 giugno 2022 (vedremo poi se questo termine verrà ulteriormente spostato in avanti, secondo una ben rodata tradizione nostrana…), l’art. 3 del D.Lgs. 177/2021 stabilisce che “le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d’autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021”. Ne deriva, quindi, che i riflessi di queste disposizioni si avranno non solo sui contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (ossia il 12 dicembre 2021), ma anche su quelli conclusi dal 7 giugno 2021.
Il quadro normativo prima descritto è oggetto di un intenso dibattito per le rilevanti conseguenze concrete che può avere nei rapporti economici con gli autori. In tema deve altresì rilevarsi che alcune opere di design industriale possono anch’esse accedere alla tutela d’autore a patto di avere alcuni requisiti previsti dalla legge. Pertanto, dette disposizioni possono risultare applicabili anche in relazione alle opere di design industriale che accedano alla tutela d’autore.
Per quanto qui rileva, mancando ogni supporto giurisprudenziale sul punto, ci si chiede se l’applicazione della suddetta norma possa intendersi generale oppure faccia salve le discipline specifiche previste dalla stessa normativa d’autore. Segnatamente ci si può interrogare se queste disposizioni si applichino anche alle opere realizzate da un dipendente nell’esercizio delle sue mansioni oppure da collaboratori esterni su commissione oppure sfruttate sulla base di contratti di edizione.
Questo documento non costituisce parere legale.